Studio Legale Perini
Tabelle Nazionali

La tabella unica nazionale sulle lesioni di grave entità è immediatamente applicabile?

Avv. Luca Perini
15 dicembre 2024
10 min di lettura

L'art. 138 prevede l'adozione di due tabelle e non solo della TUN a punti sulla quantificazione delle lesioni di grave entità.

Il Regolamento del 13 gennaio 2025 n. 12 ha attuato la delega contenuta nell'art. 138 cod. ass. prevedendo la tanto attesa tabella volta a monetizzare il danno alla persona per le lesioni permamenti gravi, dunque a partire dal 10%. La Tabella è in G.U. dal 19 febbraio scorso.

Febbrile e istintiva la reazione dei tanti appassionati della materia, che attendevano da una vita il grande momento. Il suo iter evolutivo era finalmente stato promesso dall'art. 138 cod. ass., seppur si sia fatto attendere per altri due decenni.

Come appare altrettanto giustificata e comprensibile la fame di disamina della tabella, come dei valori dalla stessa stabiliti, cercando allo stesso modo di evitare di farsi prendere dalla corrente ascensionale della polemica sui numeri, se pro assicurativi o danneggiati.

Il grande dubbio cartesiano

Questo intervento non è volto – come parrebbe di primo acchito dalla lettura del titolo del presente articolo – ad aprire l'ennesimo dibattito su quali sinistri comprende il Regolamento nella sua fattispecie; il precetto già ampiamente chiarisce il dies a quo. E neppure tale intervento è volto ad aprire altri dibattiti, in merito a sinistri avvenuti ante Tabella e cristallizzazioni avvenute post entrata in vigore della stessa.

Inoltre – per esperienza giurisprudenziale – la Tabella verrà ben presto applicata ai sinistri (rcauto e medmal) a prescindere dalla data, per evitare che vi siano per lo stesso danneggiato di pari età valutazioni differenti a seconda che si applichino gli interventi meneghini o romani oppure del presente Regolamento.

Il problema sta ab ovo.

D'altro canto qualsiasi sistema di liquidazione del danno alla persona con modalità "a punti", presuppone l'esistenza di un barème medico-legale che consenta di quantificare in punti percentuali l'invalidità permanente stessa. Barème medico-legale e tabella economica sono dunque indissolubilmente legati.

Le tabelle sono infatti due.

L'art. 138 cod. ass. al comma 1 così prevede: 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica

1. a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

2. b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

Dunque attualmente non possiamo affermare che l'art. 138 cod. ass. abbia ricevuto completa attuazione; siamo solo dunque a metà del percorso.

Come possiamo pertanto concludere che la Tabella unica che consenta la valutazione e la quantificazione delle macrolesioni non è ancora in essere. Attualmente il legislatore ha adottato solo la tabella unica nazionale, ometting il decreto di approvazione della tabella delle invalidità.

Le conseguenze sono ovvie e non di poco conto, e riguardano la tenuta del complessivo sistema liquidativo delle macrolesioni (e pensare che il Consiglio di Stato nulla ha rilevato in tal senso!): il valore monetario del punto è infatti stabilito alla legge, mentre la percentuale di invalidità stabilita in base al singolo e non vincolante barème prescelto dal giudice o dal consulente.

Viene dunque meno la parità di trattamento e la certezza liquidativa, tanto ricercata, sia del legislatore che a conferma dalla Suprema Corte, quanto attualmente vanificata.

Il grande dubbio è che attualmente non si abbia una tabella unica che consenta di valutare e quantificare le macrolesioni.

avv. Luca PERINI

Tag:

#tabella unica nazionale#macrolesioni#art 138#legislazione#risarcimento

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