Il Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale (acronimo TUN) è stato approvato in via definitiva il 25 novembre 2024. L'Italia, dopo vent'anni di dibattiti, possiede finalmente una regolamentazione più equa e uniforme dei risarcimenti per i danni non patrimoniali di non lieve entità, le macrolesioni conseguenti da sinistri stradali e medmal.
Veniamo in pillole ai contenuti della TUN, riservando nei prossimi giorni vari approfondimenti:
- dunque il valore del punto di invalidità da 10 a 100 cresce in modo più che proporzionale con l'aumentare della macrolesione;
- nella seconda coordinata della tabella, il valore a sua volta decresce tramite un demoltiplicatore, che porta ad una diminuzione con l'aumentare dell'età;
- il danno morale è tenuto separato dal biologico, aumenta di valore (dal 26% al 55%) con l'aumentare della macrolesione;
- vi sono dunque una prima tabella del danno biologico, cui seguono tre tabelle del danno biologico e morale, tre in quanto l'aumento del morale può essere minimo, medio o massimo;
- l'invalidità temporanea è calcolata sulla base dell'art. 139 Cod. Ass. delle microlesioni.
Applicazioni e criticità
La Tabella Unica Nazionale porta valori risarcitori maggiori rispetto a quello previsti dalle Tabelle di Milano e Roma nel caso il danno biologico compreso tra il 10 e il 36%. I valori invece scendono per chi riporta un danno compreso tra il 36% e l'82%, per poi salire per chi ricade nella fascia compresa tra gli 82 punti e i 100 punti percentuali.
Per quanto riguarda invece le maggiori criticità della TUN, occorre segnalare la differenza ingiustificata tra il valore del nono punto di invalidità, che in base alle tabelle dell'art. 139 Cod. Ass. è di Euro 2.178,80 e il valore del decimo punto di invalidità della Tabella Unica Nazionale che invece è di Euro 2.612,40.
Altrettanto critica è la valutazione dell'invalidità permanente, che riprende il valore stabilito ex art. 139 Cod. Ass. per le microlesioni.
Un'altra problematica riguarda la "personalizzazione": vi è un completo rinvio al testo dell'art. 138 Cod. Ass., dunque è previsto un aumento massimo del 30%, ma del solo danno biologico.
Si segnala infine l'assenza di una regolamentazione normativa di altre rilevanti voci di danno, ovvero della perdita parentale, della lesione del rapporto parentale, del danno terminale e da premorienza, per i quali rimane saldo il riferimento alle Tabelle meneghine.
Avv. Luca PERINI
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